Varato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legislativo 195/2011
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre e in vigore dall’8 dicembre 2011 il decreto correttivo n. 195\2011 che apporta numerose novità al Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Il testo, che è stato redatto da una apposita commissione istituita nell’ambito del Consiglio di Stato, tiene conto delle prime fasi di attuazione del Codice del Processo Amministrativo e delle richieste provenienti dagli operatori.
Le modifiche si sono rese necessarie per rimediare a quelle norme del c.p.a. che in itinere hanno evidenziato la necessità di un intervento. Una correzione di traiettoria che era già stata preventivata, dal momento che nella legge delega originaria (L. n.69/2009, art. 44) era esplicitamente previsto che il legislatore avrebbe potuto apportare modifiche al codice entro settembre 2012.
Tra le principali novità si segnalano la riformulazione della condanna alle spese per lite temeraria. Il vecchio art. 26, comma 2, dava al giudice la facoltà di condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, in caso di decisione fondata su “ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati”. Secondo la nuova formulazione della norma, adesso il giudice ha l’obbligo – non più la facoltà – di condannare d’ufficio la parte soccombente; affinché scatti la condanna, non è più sufficiente una decisione fondata su “ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati”, ma è necessario che la parte soccombente abbia “agito o resistito temerariamente in giudizio”; inoltre, la sanzione pecuniaria non è più determinata in via equitativa, ma in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio; infine, la sanzione non è versata a favore di controparte, ma al bilancio dello Stato, per essere finalizzata al funzionamento della Giustizia Amministrativa.
Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri allarga anche le materie di competenza esclusiva del Tar Lazio, che adesso ha piena giurisdizione per i provvedimenti del Consiglio di Presidenza (l’organo di autogoverno della magistratura amministrativa), per gli atti di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, per i provvedimenti adottati dai commissari in situazione di emergenza, e per gli atti dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.
Di particolare rilevanza risulta essere la modifica all’art. 120 del codice, relativa al termine abbreviato per la proposizione del ricorso incidentale nei giudizi per le procedure di affidamento di contratti di lavori pubblici, che passa da 60 a 30 giorni.
Si prevede inoltre che i difensori debbano indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo p.e.c. e un numero di fax che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario.
Infine, il decreto precisa anche che la presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, “assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile”.
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