TAR Lazio, Sez. Iter, Sent. 19.04.2021 n. 4529.

TAR Lazio, Sez. Iter, Sent. 19.04.2021 n. 4529.

12 Maggio 2021

È legittima l’esclusione della concorrente dalla procedura di una gara d’appalto per la locazione e gestione di una sede concorsuale, a causa dell’omessa indicazione nell’offerta economica dei costi per la gestione dell’emergenza da Covid-19, richiesti dal Disciplinare di gara.

L’inosservanza della prescrizione del Disciplinare relativa al contrasto dell’epidemia da Covid-19 -implica la sanzione dell’esclusione del concorrente che non li abbia indicati, poiché rende l’offerta incompleta in ordine ad un elemento essenziale e sotto un profilo di speciale importanza, anche alla luce della natura costituzionalmente rilevante della materia della tutela della salute.

Il TAR ha invero ritenuto legittimo l’impugnato provvedimento in quanto, la totale omissione dei suddetti valori da parte della concorrente, aveva reso l’offerta economica tanto incompleta “da determinare l’impossibilità di formulare un giudizio in termini di congruità di quest’ultima”.

Il G.A. ha infine rilevato l’inapplicabilità al caso di specie del principio del soccorso istruttorio, posto che l’art. 83 D.lgs 50/2016 prevede al comma 9, che non possono essere sanate le carenze di elementi afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica.