
Tar Lazio, sez. II bis, sentenza 12 maggio 2021, n. 5634
Il Tar Lazio ha ritenuto che la realizzazione di un pergolato non necessiti di alcun titolo edilizio, benvero nel solo caso in cui lo stesso abbia una conformazione tale da poterlo definire “un arredo da terrazzo” ed in particolare, come specificato dal G.A.: una struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad un’altezza tale da consentire il passaggio delle persone, realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze; (precedenti ivi richiamati Cons. Stato, Sez. VI, 22.08.2018, n. 5008, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 02.07.2018 n. 646).
Diversa invece è l’ipotesi in cui la struttura realizzata sia provvista da tamponature e copertura non facilmente amovibili. In tale caso di tratterebbe di una “tettoia” assentibile solo con titolo edilizio.