Settembre 2014
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20250 del 25-09-2014 ha chiarito che la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art. 1304 c.c., comma 1, non costituisce un’eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma nè limiti di decadenza.
Fonte: www.cortedicassazione.it