RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E NUOVA COSTRUZIONE – Lavori su immobile esistente – è ammissibile il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni?
(Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 gennaio 2021n. 423)
La VI° Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza del 13 gennaio 2021 n. 423 ancora una volta torna sul discrimen tra il concetto di ristrutturazione e nuova costruzione.
Questa volta il caso sottoposto a vaglio del CdS ha ad oggetto un immobile già esistente cui, in difformità della concessione edilizia a suo tempo rilasciata, era stato aggiunto un soppalco ed un piano interrato, successivamente resi inaccessibili al fine di ottenerne la conformità in sanatoria.
Con la Sentenza in esame il CdS dopo aver svolto una precisazione di ordine costruttivo “Le modifiche interne apportate al manufatto, finalizzate a rendere inaccessibili parti del fabbricato che, per le loro caratteristiche morfologiche, si atteggiano a veri e propri due autonomi livelli, ovverosia piano interrato e soppalco, non sono idonee a neutralizzare la notevole portata innovativa delle difformità realizzate rispetto al progetto iniziale, nella loro permanente fisicità oltre che verosimile incidenza su sagoma e prospetto”, perviene a qualificare l’intervento descritto come nuova costruzione specificando che ricorre tale ipotesi quando:
- il manufatto sia pure esistente viene stravolto nelle sue caratteristiche essenziali;
- la trasformazione urbanistica ed edilizia sul territorio viene attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, che presentino un carattere di stabilità fisico e di permanenza temporale;
- le opere realizzate pur in astratto riconducibili agli interventi di ristrutturazione, abbiano tuttavia apportato al volume ed alla collocazione dell’immobile modifiche tali da determinare un’opera oggettivamente diversa nel complesso da quella preesistente (Cons. Stato, sez II, 6 aprile 2020, n.2304).
Sul punto il Giudice Amministrativo fornisce una linea di indirizzo molto chiara in ordine alla portata applicativa della definizione di cui all’art. 10 lett. c) del T.U. dell’edilizia, affermando che tale disposizione, “pur consentendo di qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, tuttavia occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016,n. 328).
Collocato in tale ambito il caso portato al vaglio del CdS lo stesso si sofferma infine sull’esecuzione delle opere di chiusura dell’accesso del soppalco e del piano interrato preventivamente eseguite dal proprietario al fine di ottenere l’accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36 T.U. Edilizia statuendo che:
- l’art. 36 cit. “non prevede sanatorie parziali o condizionate di edificazioni strutturalmente unitarie”.
- si è quindi consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui “il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina l’efficacia dell’accertamento alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione, contraddice, innanzitutto sul piano logico, la rigida direttiva normativa poiché la previsione di condizioni o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dell’opera, dimostrando che tale conformità non sussiste se non attraverso l’esecuzione di modifiche ulteriori e postume (rispetto alla stessa presentazione della domanda di accertamento in sanatoria)”.
Allegra Piscopo
Cristina Magrì