Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28.2.2013 – Obbligo di redazione dei contratti pubblici di cui al Codice degli appalti mediante documento informatico a pena di nullità
Con riferimento alla novella introdotta dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha modificato dell’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, prevedendo che “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata” si segnala quanto segue.
Con parere rilasciato in data 28 febbraio 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è espressa con riferimento alla citata norma entrata in vigore a partire dal primo gennaio 2013.
In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sciolto i dubbi insorti con riferimento al requisito della forma elettronica “a pena di nullità” richiesto dalla normativa ad oggi in vigore, stabilendo che “con tale espressione si impone la redazione dei contratti pubblici di cui al Codice degli appalti mediante documento informatico”.
La Presidenza ha chiarito che la norma in esame prevede l’utilizzo del documento informatico non solo per la validità dei contratti rogati con atto pubblico notarile, bensì anche per quelli stipulati con atto pubblico amministrativo a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o con scrittura privata.
La forma elettronica del contratto non è, dunque, da considerarsi alternativa rispetto alla modalità di stipula mediante atto pubblico amministrativo o scrittura privata in forma cartacea ma rappresenta l’unica forma scritta richiesta a pena di nullità per tutti i contratti pubblici.
Sul punto la Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiunge che “una diversa interpretazione che ritenga ancora valida la stipulazione di tali contratti redatti con atto pubblico amministrativo o scrittura privata su supporto cartaceo si baserebbe u una lettura di carattere meramente formalistica della disposizione in esame, trascurando del tutto il dato sostanziale secondo il quale la sanzione di nullità è stata introdotta per tutti i contratti pubblici non stipulati in modalità elettronica o digitale”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la stipulazione del contratto conseguente all’atto di aggiudicazione può assumere una delle seguenti forme:
- a. atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913, n. 89 e s.m.i.; in particolare, si menzionano le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”);
- b. forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;
- c. scrittura privata, anch’essa con modalità elettronica.
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