Parere del Consiglio di Stato, nell’Adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013 (relativamente all’AFFARE n. 03909/2011 ) – dichiarata l’illegittimità per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza degli articoli 109, comma 2 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla “Tabella sintetica delle categoria”), 107, comma 2, 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3) del D.P.R. 207/2010.

Parere del Consiglio di Stato, nell’Adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013 (relativamente all’AFFARE n. 03909/2011 ) – dichiarata l’illegittimità per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza degli articoli 109, comma 2 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla “Tabella sintetica delle categoria”), 107, comma 2, 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3) del D.P.R. 207/2010.

8 Marzo 2016 0

Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza della Commissione speciale del 16 aprile 2013 (relativamente all’AFFARE n. 03909/2011) ha espresso il proprio parere in merito al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI -Associazione Imprese Generali, Astaldi s.p.a, Società italiana per condotte d’acqua s.p.a, Grandi Lavori Fincosit s.p.a., Impregilo s.p.a., Impresa s.p.a., Itinera s.p.a, Impresa Costruzioni G. Maltauro s.p.a, Impresa Pizzarotti e C. s.p.a, Salini Costruttori s.p.a., Vianini Lavori s.p.a. avverso il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») limitatamente agli articoli di seguito indicati: artt. 109 comma 2, in relazione all’Allegato A, e 107, comma 2; art. 85, comma 1, lett. b), commi nn. 2 e 3; art. 86, comma 1, e art. 83, comma 4; art. 79, comma 19; art. 79, comma 19; art. 79, comma 20; art. 79, comma 20; art. 79, comma 17; art. 92, comma 2; art. art. 357, comma 12.

Il parere in oggetto risulta di particolare interesse sotto due profili:

I) il primo di carattere processuale: il Consiglio di Stato ha infatti riconosciuto la legittimazione attiva delle associazioni di categoria (quali l’AGI) relativamente all’impugnazione diretta, per chiederne l’annullamento, degli “atti regolamentari illegittimi prima che questi siano oggetto di specifica applicazione nei confronti dei singoli appartenenti alla categoria di riferimento, al fine di tutelare interessi omogenei degli appartenenti al gruppo, ovvero, la situazione giuridica soggettiva della quale sono titolari” (cfr. punto 4 del parere);

II) il secondo di merito: infatti il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le doglianze dell’AGI relativamente agli articoli 109, comma 2 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla “Tabella sintetica delle categoria”), 107, comma 2, 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3) del D.P.R. 207/2010.

– Quanto agli articoli 109, comma 2 e 107, comma 2 del D.P.R. 207/2010 il Consiglio di Stato ha evidenziato che il sistema normativo risultante dai medesimi articoli “risulta connotato da profili di contraddittorietà ed illogicità. Tali norme, in particolare, non hanno adeguatamente considerato che la qualificazione per una categoria OG comprende, nella normalità dei casi, l’idoneità allo svolgimento di una serie di prestazioni specialistiche che sono necessarie e complementari nello svolgimento degli interventi descritti dalla categoria generale.

Al contrario, in sede di adozione del regolamento, l’individuazione delle opere specialistiche a qualificazione obbligatoria avrebbe richiesto una più attenta valutazione, al fine di realizzare un più equilibrato contemperamento tra due opposte esigenze: da un lato, consentire all’impresa munita della qualificazione OG di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare quello che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione; dall’altro, imporre, invece, il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per la loro rilevante complessità tecnica o per il loro notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari.

Le norme impugnate non realizzano un adeguato punto di equilibrio tra queste due opposte esigenze ma si limitano, in maniera, come si è detto, contraddittoria e illogica, a imporre il ricorso pressoché generalizzato alle competenze dell’impresa specialistica, così sacrificando illegittimamente gli interessi delle imprese generali”.

– Quanto all’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3) del D.P.R. 207/2010, il Consiglio di Stato ha ritenuto tale disposizione “affetta da irragionevolezza, nella parte in cui non consente all’impresa affidataria, a prescindere dalla quantità di lavori subappaltati, di utilizzare ai fini della qualificazione l’importo dei lavori subappaltati decurtato della quota eccedente il 30 o il 40 per cento”.

Per tali ragioni il Consiglio di Stato ha ritenuto doversi accogliere i motivi di ricorso relativi agli articoli 109, comma 2 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla “Tabella sintetica delle categoria”), 107, comma 2, 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3) del D.P.R. 207/2010, con conseguente annullamento delle disposizioni regolamentari impugnate.

Cons. Stato Parere Ad. Comm. Spec. n 3014 del 26-6-2013 Legittimazione attiva enti esponenziali di interessi collettivi + Opere Generali – Opere Speciali

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