Ottobre 2018: Utilizzo di spazi destinati a servizi commerciali all’interno di un aeroporto: subconcessioni amministrative o contratti di diritto privato?
E’ sempre più diffusa all’interno di aereoporti, stazioni ferroviarie e marittime, l’offerta integrata di servizi dedicati alla ristorazione, al bar ed allo shopping: un’offerta che ogni giorno si arricchisce di negozi e servizi per tutti i gusti, per soddisfare le esigenze del viaggiatore e quelle del frequentatore.
Variegata l’offerta commerciale, variegate sono le problematiche giuridiche che si vengono ad innestare nei rapporti intercorrenti tra i soggetti concessionari della gestione dei servizi aereoportuali, ferroviari e marittimi ed i soggetti esercenti l’attività commerciale all’interno delle relative infrastrutture di trasporto, appartenenti, come noto, al Demanio dello Stato.
La vicenda portata oggi all’attenzione del lettore trae origine da un rapporto controverso di subconcessione o locazione, tra una società concessionaria dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.), per la gestione di servizi aeroportuali e una società che esercitava attività commerciale di “bar specializzato per la somministrazione di alimenti già confezionati e dolciumi”, utilizzando spazi a ciò destinati all’interno di un aeroporto.
La Corte di Cassazione a SS.UU. con ordinanza del 27 febbraio 2017, n. 4884, così testualmente statuiva: i servizi di natura commerciale svolti in area demaniale che trovano origine in un rapporto derivato fra il concessionario e il terzo, cui l’amministrazione concedente sia rimasta estranea e che risultino privi di collegamento con l’atto autoritativo concessorio, che ne costituisce un mero presupposto, non soggiacciono alle regole del procedimento ad evidenza pubblica ma si risolvono in contratti di diritto privato, devoluti alla giurisdizione ordinaria civile.
Non va tuttavia sottaciuto che numerose sono le direttive e le circolari (anche dell’Enac), successive al sorgere del rapporto, che richiedono l’applicazione di criteri di concorrenza ed evidenza pubblica anche per l’affidamento di spazi aeroportuali per attività commerciali non aviation; non si può escludere quindi che tale tendenza, sempre più marcata, possa condizionare anche l’orientamento della giurisprudenza, nel senso di far rientrare comunque il rapporto nell’unica categoria della sub concessione di beni demaniali, negandone la configurabilità come locazione.
Ci attendiamo pertanto che la Corte di Cassazione faccia giustizia, non solo ai fini dell’individuazione della giurisdizione ma anche e soprattutto della natura del contratto a valle: locazione o subconcessione – noi propendiamo per la prima tesi, quella della locazione.