Marzo 2019: MSA – STUDIO LEGALE ASSOCIATO VINCE IN SEDE CAUTELARE PER IL DISSEQUESTRO DI UNO YACHT DI LUSSO.

20 Marzo 2019

Prestigiosa vittoria dello Studio in sede cautelare. Di seguito il caso:

una nota agenzia di raccomandazione marittima, sulla base del presunto credito vantato nei confronti della società proprietaria di uno yacht di lusso adibito ad uso charter, adiva il Tribunale di Napoli chiedendo ed ottenendo la misura cautelare ante causam del sequestro conservativo dell’imbarcazione.

La decisione del Giudice veniva emessa inaudita altera parte sulla base della Convenzione di Bruxelles del 10.5.1952 (resa esecutiva in Italia con L. 880/1977) che consente di disporre il sequestro conservativo per crediti di natura marittima (c.d. maritime claims) ossia quei crediti derivanti da attività connesse alla navigazione, quali ad esempio la fornitura di materiali per la manutenzione di una nave.

Ebbene, rilevata la natura marittima del credito vantato, il Giudice poneva a fondamento della propria decisione l’art. 1 della suddetta Convenzione, la quale ammette per tali crediti la disposizione di una particolare tipo di sequestro conservativo, che a differenza di quello previsto dall’ordinamento italiano, non necessita del requisito del periculum in mora.

A tale provvedimento resisteva la proprietaria dello yacht, assistita dal nostro studio, proponendo istanza di revoca del decreto del 27.02.2019 emesso dal Tribunale di Napoli.

Al termine dell’udienza del 7.3.2019 il Giudice, annullando la misura cautelare impugnata, ha riconosciuto pienamente le ragioni della società armatrice revocando così il sequestro della nave.

Più in particolare, il Tribunale di Napoli ha accolto le difese da noi prospettate evidenziando l’eccessiva sproporzione tra l’elevato valore della nave ed il ben più esiguo credito vantato dalla raccomandataria marittima. Infatti, la concessione della cautela prevista dalla su menzionata Convenzione, nel caso di accertata ricorrenza del “fumus boni iuris”, può prescindere dalla verifica della simultanea ricorrenza anche del “periculum in mora”, ma ciò, tuttavia, solo ove non sussista una macroscopica sproporzione tra entità del credito stesso e valore commerciale della nave di cui venga richiesto il sequestro, dovendo in tal caso escludersi la possibilità di concedere o far permanere la misura cautelare (cfr. per la giurisprudenza di merito Tribunale Salerno, sez. I, 09/11/2010; Corte appello Cagliari, 08/07/2009).

In definitiva, a seguito di una vera e propria “inversione di rotta” da parte del Tribunale di Napoli, l’armatrice ha ottenuto nuovamente la disponibilità dello yacht, essenziale ai fini dello svolgimento della redditizia attività di charter.