Lo Studio Ennio Magrì & Associati con Ansaldo Trasporti per Metro Brescia

Lo Studio Ennio Magrì & Associati con Ansaldo Trasporti per Metro Brescia

8 Marzo 2016 0

Milano, 7 maggio 2013 – Lo Studio Ennio Magrì & Associati, affermato studio legale con sede a Napoli, Milano e Roma, ha assistito Ansaldo Trasporti nella realizzazione della nuova metropolitana automatica di Brescia, inaugurata il 2 marzo e già operativa per il trasporto pubblico.

Grazie alla profonda conoscenza ed expertise del settore amministrativo e infrastrutturale, l’Avv. Fabrizio Magrì, Senior Partner della sede di Milano, ha prestato consulenza legale all’azienda mandataria dell’associazione temporanea di imprese, composta da Ansaldo Trasporti, Astaldi, Ansaldo Breda e Necso, a cui è stata appaltata la realizzazione dell’opera pubblica. L’esperienza professionale dello Studio Ennio Magrì & Associati ha consentito di assistere il cliente sin dalla prime fasi di consegna dei lavori, per proseguire nell’intero periodo di esecuzione dei lavori, ed in quello preliminare alla messa in esercizio commerciale della linea e concludere il deal con l’assistenza nell’iter autorizzativo e di ultimazione dei lavori.

La metropolitana di Brescia – afferma con orgoglio l’Avv. Fabrizio Magrì è un’opera facente parte delle infrastrutture di preminente interesse nazionale incluse nella Legge Obiettivo, e rappresenta una delle primarie infrastrutture trasportistiche italiane”.

Grazie a questa infrastruttura inoltre la città di Brescia ha raggiunto il primato di città europea più piccola dotata di trasporto metropolitano. Il sistema di trasporto rapido su ferro interamente automatizzato si sviluppa infatti lungo una linea di quasi 14 km, collegando attraverso 17 stazioni le zone Nord della città con quelle collocate a Sud-Est. A oggi, dopo circa due mesi di operatività, la media giornaliera di passeggeri si attesta a circa 30.000, con picchi che raggiungono i 100.000 in occasione delle domeniche ecologiche programmate in città.

Con l’assistenza prestata per la realizzazione di questo intervento, lo Studio Ennio Magrì & Associati si conferma la realtà professionale di riferimento in Italia nella consulenza legale per la realizzazione di grandi infrastrutture strategiche.
Al contrario, in sede di adozione del regolamento, l’individuazione delle opere specialistiche a qualificazione obbligatoria avrebbe richiesto una più attenta valutazione, al fine di realizzare un più equilibrato contemperamento tra due opposte esigenze: da un lato, consentire all’impresa munita della qualificazione OG di potere svolgere direttamente una serie di lavorazioni complementari e normalmente necessarie per completare quello che è l’intervento che costituisce l’oggetto principale della sua qualificazione; dall’altro, imporre, invece, il ricorso a qualificazioni specialistiche in presenza di interventi, che, per la loro rilevante complessità tecnica o per il loro notevole contenuto tecnologico, richiedono competenze particolari.

Le norme impugnate non realizzano un adeguato punto di equilibrio tra queste due opposte esigenze ma si limitano, in maniera, come si è detto, contraddittoria e illogica, a imporre il ricorso pressoché generalizzato alle competenze dell’impresa specialistica, così sacrificando illegittimamente gli interessi delle imprese generali”.

– Quanto all’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3) del D.P.R. 207/2010, il Consiglio di Stato ha ritenuto tale disposizione “affetta da irragionevolezza, nella parte in cui non consente all’impresa affidataria, a prescindere dalla quantità di lavori subappaltati, di utilizzare ai fini della qualificazione l’importo dei lavori subappaltati decurtato della quota eccedente il 30 o il 40 per cento”.

Per tali ragioni il Consiglio di Stato ha ritenuto doversi accogliere i motivi di ricorso relativi agli articoli 109, comma 2 (in relazione all’Allegato A, e, in particolare, alla “Tabella sintetica delle categoria”), 107, comma 2, 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3) del D.P.R. 207/2010, con conseguente annullamento delle disposizioni regolamentari impugnate.

Cons. Stato Parere Ad. Comm. Spec. n 3014 del 26-6-2013 Legittimazione attiva enti esponenziali di interessi collettivi + Opere Generali – Opere Speciali

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