LA FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI VINCE GRAZIE ALLO STUDIO MAGRI’ SERSALE AMBROSELLI & ASSOCIATI
Il Tribunale di Napoli, con Ordinanza Collegiale del 5.2.2019, ha riconosciuto le ragioni della storica Fondazione bancaria, difesa dallo Studio legale Magrì Sersale Ambroselli & Associati.
Il Consiglio Generale della Fondazione, riconosciuto istituto di diritto privato e portatore quindi di interessi di parte sanciti nel proprio Statuto, con delibera del 27.4.2017 decideva di non nominare, quale proprio consigliere, il membro designato da uno degli Enti aventi diritto, poiché ritenuto non adatto a ricoprire tale ruolo a causa di incompatibilità con i fini istituzionali della Fondazione.
Il nominando consigliere adiva le vie legali, ritenendo leso il proprio diritto c.d. partecipativo, sostenendo che la propria nomina dovesse obbligatoriamente avvenire in quanto soggetto designato e disconoscendo le ragioni di incompatibilità ravvisate dal Consiglio della Fondazione in capo allo stesso.
Con ordinanza monocratica del 15.11.2018 il Tribunale di Napoli, rilevando la sussistenza di un fumus nelle ragioni del ricorrente, sospendeva la delibera della Fondazione che aveva negato la pretesa nomina, inibendo medio tempore alla Fondazione di nominare altri in luogo del ricorrente.
A tale statuizione si opponeva la Fondazione, reclamando al Tribunale di Napoli l’ordinanza del 15.11.2018.
Il reclamo, deciso in data 5.2.2019, ha visto riconosciute le ragioni della Fondazione.
Il Collegio ha correttamente osservato l’insussistenza di un diritto soggettivo alla nomina del consigliere designato, riconoscendo alla Fondazione di aver correttamente esercitato la facoltà di nominare o meno un designato, in ragione della verifica dei requisiti statutariamente prevista.
Le difese prospettate e accolte dal Tribunale di Napoli hanno sottolineato come la nomina di un Consigliere, disciplinata dallo Statuto della Fondazione, richieda requisiti di indipendenza nell’esclusivo interesse della Fondazione stessa, affermando altresì l’insufficienza del solo atto di designazione dell’Ente preposto e disconoscendo quindi ogni automatismo o vincolatività nella nomina del consigliere.
In definitiva, la Fondazione ha visto riconosciuto il proprio diritto di sindacare le scelte poste in essere dagli enti designanti, scongiurando, così, “la nomina a membri del fondamentale organo della fondazione di persone inidonee a rivestirne il ruolo e/o a supportarne i fini”.