LA CORTE DI GIUSTIZIA UE DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA ITALIANA CHE LIMITA IL SUBAPPALTO AL 30%
La Corte di Giustizia europea, con Sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18 – di cui alleghiamo il testo – si è espressa sul rinvio pregiudiziale operato dal Tar Lombardia sulla conformità di una norma del Codice dei Contratti Pubblici rispetto alla normativa europea.
Più in particolare, la disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale è l’art. 105, par. 2, terza frase, del suddetto Codice (D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), il quale prevede che: “fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”.
Ebbene la CGUE, chiamata a pronunciarsi sull’ipotetico contrasto tra la norma su richiamata e gli artt. 49 e 56 TFUE (inerenti la libera prestazione dei servizi) nonché l’art. 71 della Direttiva UE 24/2014 (con specifico riguardo all’appalto da parte delle Amministrazioni), ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 105, par. 2, terza frase del Codice dei Contratti Pubblici per violazione della Direttiva UE n. 24 del 2014.