Il titolo edilizio annullato in autotutela è fatto salvo in caso di carenza motivazionale del provvedimento dell’Amministrazione
Il T.A.R. Lombardia – Milano con Sentenza 29.06.2020, n. 1235 ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza di annullamento in autotutela di una DIA, intervenuto dopo ben due anni dalla realizzazione delle opere.
Più in particolare, il comune aveva emesso il provvedimento con cui annullava in autotutela il titolo edilizio, sulla base di un contrasto con le norme tecniche di attuazione del piano regolatore di riferimento, senza tuttavia fornire una motivazione tale da giustificare la compressione dell’interesse privato rispetto all’interesse pubblico.
Sul piano normativo, l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo è disciplinato dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, il quale dispone che l’Amministrazione può intervenire in autotutela, rispetto ad un provvedimento illegittimo, qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole.
Come precisato dal TAR nella Sentenza in esame, l’esercizio del potere di autotutela, seppur caratterizzato dalla prerogativa dell’incomprimibile discrezionalità, non esime l’Amministrazione dal fornire un’adeguata motivazione sulla preminenza dell’interesse pubblico all’eliminazione d’ufficio del titolo edilizio.
Ciò soprattutto qualora il provvedimento che affligge il titolo edilizio intervenga dopo un lasso di tempo nel quale si sia ingenerato nel destinatario il legittimo affidamento sulla certezza del titolo – nella fattispecie dopo ben due anni.
Ebbene il TAR Lombardia, in accoglimento del ricorso avverso l’ordinanza comunale, ha in ultimo sancito che l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio intervenuto ad una distanza temporale considerevole dalla sua formazione “deve essere motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro, anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole” (Cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 8 del 2017).