Gennaio-Febbraio 2019: Concessioni pubbliche – attività commerciali in area demaniale. Natura del rapporto tra concessionario e terzo e determinazione della giurisdizione- recenti sviluppi giurisprudenziali.

Gennaio-Febbraio 2019: Concessioni pubbliche – attività commerciali in area demaniale. Natura del rapporto tra concessionario e terzo e determinazione della giurisdizione- recenti sviluppi giurisprudenziali.

7 Febbraio 2019

Le SS.UU. della Corte di Cassazione, chiamate ancora una volta a pronunciarsi in ordine alla giurisdizione nei rapporti tra concessionario e terzo per lo svolgimento di attività commerciali su area demaniale (cfr. ns. articolo ottobre 2018), con delle recentissime pronunce, fissano i principi di diritto qui di seguito  posti in evidenza.

Con Sentenza del 9 Gennaio 2019, n. 332   la Suprema Corte, chiamata ad esprimersi su una controversia riguardante attività commerciali svolte all’interno della metropolitana milanese, ha sostenuto che a fronte di un rapporto tra concessionario e terzo, l’elemento utile ad individuare l’autorità dotata di giurisdizione non sia la demanialità dell’area interessata, bensì la natura dell’attività svolta dal soggetto terzo all’interno della metropolitana e la sua relazione con il servizio di pubblico trasporto.

Cosi testualmente la Sentenza in esame: “E’ stato, infatti, accertato che il servizio bar (oggetto dei contratti stipulati da ATM con i vari locatari) è da svolgere in locali «siti nel sottosuolo, ma prima dei tornelli», sicché l’utilizzo e la frequentazione degli stessi (e del servizio di ristorazione negli stessi fornito) non sarebbe stato opera del solo pubblico del servizio di trasporto locale ma di un’utenza indistinta, composta anche da persone che non necessariamente avrebbero utilizzato il trasporto gestito dal concessionario.”

Peraltro a nulla rileva la natura giuridica dell’ente concessionario, considerato che SS.UU. con la Sentenza 332/2019 in esame statuiscono che:  “è irrilevante la natura di ATM SpA, ossia se essa sia un’«impresa pubblica» e/o un «organismo pubblico», poiché «neppure la natura (latu sensu) pubblica del soggetto comporta infatti l’applicabilità in toto della disciplina pubblicistica all’attività da questo svolta ed è, da sola, insufficiente ad interferire sulla regola del riparto»” (Cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 2018, n. 7031).

Ulteriore profilo utile nel dirimere la questione della giurisdizione va ravvisato nell’estraneità del terzo all’atto di concessione. Secondo un orientamento ormai costante  di entrambe le giurisdizioni superiori (Cfr. Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4884; Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2018, n. 590) il rapporto tra il concedente ed il concessionario non ha alcun rilievo per il terzo contraente, che resta del tutto estraneo al primo accordo – che ne costituisce un mero presupposto –  e, pertanto, il rapporto concessionario e terzo si risolve in un contratto di diritto privato, cui consegue il radicamento della giurisdizione in capo all’AGO per le relative controversie.

Ciò viene peraltro confermato dalla recentissima Ordinanza delle Sezioni Unite  – Cass., SS. UU., 21 gennaio 2019, n. 1543 – in merito alle controversie tra il terzo, esercente l’attività di ristoro in area di servizio, ed il concessionario, affidatario della gestione autostradale. In tale occasione la Suprema Corte ribadisce dunque, che il rapporto tra concessionario e terzo che non coinvolga anche l’Amministrazione concedente e il relativo atto autoritativo concessorio comporta l’applicazione non delle regole dell’evidenza pubblica, bensì della disciplina privatistica, con conseguente determinazione della giurisdizione dell’AGO.