Febbraio 2018: il T.A.R. Lazio – Roma, con la sentenza n. 1206/2018 pubblicata il 1.2.2018, si è pronunciato sulla questione riguardante il concorso INPS e la certificazione linguistica richiesta di livello almeno B2 nel quadro europeo, respingendo definitivamente il ricorso.
Con ricorso notificato all’INPS il 21 dicembre 2017, i ricorrenti avevano impugnato il bando con il quale l’Istituto ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a 365 posti di analista di processo – consulente professionale nei ruoli del personale INPS, area C posizione economica C1”, nella parte in cui all’art. 2 recante i requisiti di ammissione stabilisce che il concorrente debba dichiarare di essere in possesso della certificazione in corso di validità di conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il livello B2 del Quadro Comune Europeo e la determina n. 171 del 22 novembre successivo con cui sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni al bando stesso.
Ebbene, il T.A.R., con la sentenza in esame, afferma che “il bando non ha fatto altro che recepire la modifica normativa oramai vigente al momento in cui esso è stato adottato”.
Ancora, sulla possibilità di configurare o meno tale certificazione come un vero e proprio “requisito di ammissione” al concorso INPS, l’argomentazione del TAR prende le mosse dalla legge di delega n. 124 del 7 agosto 2015, in cui – all’art. 17 – si stabilisce che i provvedimenti di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni possono recare “la previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire”.
In una delle ultime battute, la motivazione stabilisce che “risulta di tutta evidenza che ai fini dell’ingresso in tale figura professionale di nuova istituzione non era sufficiente l’“accertamento” della conoscenza della lingua inglese comunque predicato dall’art. 37/d.lgs. n. 165 nella versione modificata con il d.lgs. n. 75/2017 a fattor comune per tutte le figure professionali della pubblica amministrazione, ma era necessario, trattandosi di una figura specialistica, che la conoscenza della lingua inglese di un certo livello fosse individuato come requisito di partecipazione, essendone in ciò consentito l’Istituto dall’art. 17, comma 1 lett. e) della legge n. 124 del 2015”.
Infine, gli interessati – conclude il TAR. – sono stati posti in codizione di conoscere il requisito di partecipazione della certificazione B2 prima della pubblicazione del bando e che avrebbero potuto conoscere tale requisito con le precedenti determinazioni INPS al in cui si menzionava la certificazione come requisito di accesso.