È LEGITTIMA LA COSTRUZIONE E L’AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI, IN QUANTO EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO.
Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 346 del 14 gennaio 2020, conferma il precedente orientamento sulla possibilità, per gli alberghi, di ampliare la struttura ricettiva anche in deroga a quanto eventualmente disposto dalle disposizioni urbanistiche vigenti.
Nella pronuncia in esame il Collegio ha in primo luogo rilevato come, per pacifica giurisprudenza, la costruzione e l’ampliamento di strutture alberghiere rientra nel novero degli impianti di interesse pubblico per i quali è consentito il rilascio di permesso di costruire in deroga secondo le disposizioni di cui all’art. 14, comma 1, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
La questione della riconducibilità delle strutture alberghiere tra gli “edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico” è stata già affrontata e risolta dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di ritenerle comprese nell’ambito di applicazione dell’anzidetta previsione, trattandosi di un servizio offerto alla collettività e caratterizzato da una pubblica fruibilità, con la correlativa possibilità di concessioni in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore.
Al riguardo, il Collegio ha infine precisato che non è necessario che l’interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell’edificio o al suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che potenzialmente derivano dalla deroga, in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata sulle specificità del caso.
In definitiva, gli interventi edilizi relativi all’attività turistico-ricettiva, apportando un beneficio alla collettività (si pensi ad esempio alla creazione di nuovi posti di lavoro, all’incremento del flusso di turisti e di conseguenza al maggior introito economico per la zona), sono senz’altro idonei a configurare il carattere del pubblico interesse.