È illegittima l’ordinanza di rimozione di rifiuti e bonifica notificata al proprietario dell’area, in assenza di istruttoria sull’individuazione del presunto responsabile.
Con la recente Sentenza n. 4500 del 14 ottobre u.s. il TAR Campania – Napoli ha chiarito i profili di responsabilità del proprietario di un’area sulla quale venivano abbandonati dei rifiuti .
Il giudizio originava dall’Ordinanza del comune con la quale si contestava al proprietario di un fondo l’abbandono di rifiuti con conseguente ordine di rimuoverli e di sottoporre l’area a bonifica. Il soggetto gravato dal provvedimento ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania lamentando in primo luogo l’assenza di qualsivoglia comunicazione di avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione e rilevando altresì che non era stata svolta alcuna istruttoria sui soggetti effettivamente responsabili.
L’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 dispone in particolare, che il proprietario risponde della bonifica del suolo di sua proprietà in solido con colui che ha concretamente determinato il danno.
Il TAR ha accolto il ricorso promosso dall’interessato, dichiarando l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, viziato in primo luogo dalla carenza della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 nonché per non essere stata svolta alcuna indagine istruttoria volta ad individuare i soggetti effettivamente responsabili dell’inquinamento dell’area in questione.
Il Giudice Amministrativo con la pronuncia in esame ha precisato che la responsabilità connessa alla condotta non è di tipo oggettivo, bensì soggettivo, dovendosi accertare la responsabilità del proprietario dell’area “quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l’adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo – espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato – o della colpa attiva – imprudenza, negligenza, imperizia- ovvero omissiva -mancata denuncia alle autorità del fatto- per aver tollerato l’illecito”.
A tal fine statuisce il TAR è onere dell’Amministrazione svolgere “approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, di talché, in mancanza, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari delle aree” (ex multis, C.d.S. sez. V, 17 luglio 2014, n. 3786; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 ottobre 2018, n. 5783; TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2017, n. 287 e 30 agosto 2016, n. 1089).