Dicembre 2015

Dicembre 2015

18 Luglio 2016

Nessuna integrazione del contraddittorio se il ricorso è palesemente infondato:

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 5571 del 07/12/2015 ha chiarito che ai sensi degli artt. 49, comma 2, e 95, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), nel processo amministrativo di primo e di secondo grado non deve disporsi l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso è palesemente infondato, essendo aderente ai principi di accelerazione e di concentrazione processuale evitare l’inutile protrarsi del processo medesimo mediante l’imposizione d’incombenti intuitivamente inutili rispetto ad un esito che le risultanze già acquisite consentono di definire sfavorevole per le tesi della parte ricorrente.

Fonte: www.cortedicassazione.it