D.L. 22 giugno 2012 n. 83 – Misure urgenti per la crescita del Paese. Novità in tema di contratti pubblici di servizi
E’ stato pubblicato sulla G.U. del 26 giugno 2012 il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 – Misure urgenti per la crescita del Paese. Il Decreto è entrato in vigore lo stesso 26 giugno 2012.
Il Decreto contiene, tra l’altro, all’articolo 5 le disposizioni relative alla possibilità di utilizzare ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012. Detto decreto ha infatti abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
E’ possibile, quindi, ai fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali non tenere conto delle indicazioni fornite su detti aspetti dall’Autorità dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e forniture con la deliberazione n. 49 del 3.5.2012. Dette indicazioni, infatti, sono state oggetto di critica da parte di alcuni operatori del settore.
Di seguito si riporta il contenuto della norma:
Articolo 5 – Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
1. All’articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto».
2. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali.
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