Ancora modifiche al Codice dei contratti pubblici in materia di infrastrutture.

Ancora modifiche al Codice dei contratti pubblici in materia di infrastrutture.

8 Marzo 2016 0

A non più di otto mesi dal cosiddetto Decreto Sviluppo (D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in L. 106/2011), il Governo mette nuovamente mano al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici, nel seguito il “Codice”), con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Ed infatti, con il Capo IV del Titolo IV del medesimo D.L., rubricato “Misure per lo sviluppo infrastrutturale”, viene novellata in più punti la disciplina del Codice.

In particolare, l’art. 41 del D.L. 201/2011, dedicato alle infrastrutture strategiche, reca, tra l’altro, modifiche agli articoli 161 e 163 del Codice, ed introduce il nuovo art. 169bis.
Con tale articolo si intende ridurre la durata della fase progettuale complessiva dell’infrastruttura e, conseguentemente, pervenire ad un più rapido avvio della fase di realizzazione degli investimenti infrastrutturali. La disposizione, ad esempio, prevede a tal fine la fissazione di un termine perentorio in caso di opere finanziate a carico della finanza pubblica, a pena di decadenza per l’approvazione del progetto definitivo. Essa mira peraltro a favorire l’apporto di capitale privato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche, prevedendo per le nuove concessioni la possibilità di estendere l’ambito gestionale del concessionario anche ad opere già realizzate e che siano direttamente connesse con quelle oggetto della concessione.

Sempre con il fine di attrarre capitale privato nella realizzazione delle opere pubbliche, l’art. 42 del D.L. 201/2011, intende invece favorire lo strumento della concessione per le grandi opere che richiedono l’impiego di ingenti capitali. A tal riguardo infatti, intervenendo sull’articolo 143 del Codice, l’art. 42 medesimo prevede che, in caso di nuovi affidamenti di concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata delle stesse possa essere stabilita fino a cinquanta anni al fine di consentire il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico finanziario del Piano economico finanziario.

Inoltre, l’art. 43 del D.L. 201/2011 introduce una disciplina semplificata per l’approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali, nonché tende a garantire maggiore concorrenzialità per l’affidamento delle concessioni autostradali di gestione imponendo, anche per le concessioni autostradali aventi ad oggetto la sola gestione dell’infrastruttura, che l’affidamento debba comunque avvenire secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici per le concessioni di costruzione e gestione.

Infine, l’art. 44 del D.L. 201/2011, tra l’altro, prevede (i) l’esclusione del costo del lavoro dal ribasso offerto nelle procedure d’affidamento dei contratti pubblici, (ii) un regime transitorio riguardo alle varianti (limitando l’applicazione dell’articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ai soli contratti stipulati successivamente alla data d’entrata in vigore del medesimo decreto-legge), (iii) un’estensione della possibilità di scorrimento delle graduatorie di cui all’art. 140 del Codice prevista in caso di fallimento e risoluzione del contratto, anche per le ipotesi di ammissione al concordato preventivo, liquidazione coatta o recesso dell’appaltatore, nonché (iv) l’introduzione di norme volte a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e forme di coinvolgimento nella realizzazione delle opere strategiche, per agevolare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici attraverso il coinvolgimento delle stesse anche nelle grandi opere.

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