
Consorzi stabili operanti nel settore dell’ingegneria e dell’architettura – Operatività del c.d. cumulo alla rinfusa.
Tar Campania – Napoli Sez. I 25.5.2021 n. 3457
Risulta confermata – anche a valle della modifica dell’art. 47 del D.lgs. 50/2016 introdotta dal DL 32/2019 conv. in L. 55/2019 – la perdurante operatività dello strumento pro-concorrenziale del c.d. “cumulo alla rinfusa”, “configurandosi tale regime di qualificazione anche per i consorzi stabili operanti nel settore dell’ingegneria e dell’architettura (art. 46, co. 1, lett. f), d.lgs. n. 50/2016), in ossequio al principio mutualistico che connota i consorzi stabili, costituendone unica eccezione derogatoria le qualificazioni nel settore dei beni culturali in ragione delle esigenze recepite dall’art. 146 co. 2 del cod. contr.
Statuizione che si pone in continuità con la giurisprud. del C.d.S., la quale, sulla base dell’analisi dell’art. 45 del cod. contr. e dell’elemento teleologico-strutturale, ha definito il cons. stabile: “un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica, che opera in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa” (Cfr. C.d.S. V, 964/2021; id 7943/2020; VI 6165/2020).