Consiglio di Stato, sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4350

22 Luglio 2021

Il CDS, partendo dal presupposto che il pagamento degli oneri concessori costituisce la regola, con conseguente interpretazione restrittiva delle deroghe di cui all’art. 17, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 380/2001 ha chiarito che per ottenere l’esonero dagli oneri concessori per edifici di interesse pubblico “… l’opera deve contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio, non idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici né essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio”.

Né può assumere rilievo, al fine dell’esenzione, né la possibilità che le opere in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica né tantomeno che l’opera sia destinata a sorgere su area demaniale, giacché la natura dell’edificio non è comunque assimilata alla natura demaniale del suolo.