
Consiglio di Stato, sez. II, 6 maggio 2021, n. 3545
Il CDS mette finalmente un punto alla dibattuta questione giurisprudenziale riguardante gli effetti della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità in un procedimento sanzionatorio già avviato e sul processo.
A fronte di un indirizzo per cui la presentazione della domanda implica ex se l’inefficacia dell’ordine di demolizione con obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi nuovamente (Cons. Stato, sez. VI, 3.3.2020, n. 1540), vi è un’altra corrente giurisprudenziale favorevole al riconoscimento dell’inefficacia solo temporanea dell’atto con la conseguenza che lo stesso riacquisterà efficacia all’esito della definizione del procedimento di sanatoria (Cons. Stato, sez. II, 19.2.2020, n. 1260).
L’art. 36 T.U.E non contempla un’esplicita prescrizione di decadenza dell’accertamento di conformità e la decorrenza del termine di 60 giorni, non impedisce all’Amministrazione di provvedere sull’istanza stessa; il valore di silenzio significativo dato al provvedimento della P.A., al quale vengono collegati gli effetti di provvedimenti di diniego, è dettato nell’interesse del privato.
Pertanto, la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità in un procedimento sanzionatorio, concretizzatosi nell’adozione di un’ingiunzione a demolire, fa sì che questa perda efficacia solo temporaneamente; ove questa non venga accolta, il procedimento sanzionatorio riacquista efficacia senza la necessità di riadottare il provvedimento.