
Cass. pen., I sez. 24/03/2021 n. 11333
Il D.lgs 42/2004 non è normativa idonea ad attribuire alla Soprintendenza la qualifica di soggetto obbligato alla conservazione dei beni di interesse storico e artistico; perché l’art. 32 prevede che ogni qualvolta sorga la necessità di assicurare la conservazione dei BB.CC. e di impedire il loro deterioramento, la P.A. ha la facoltà di intervenire direttamente o il potere di imporre al proprietario l’esecuzione dei lavori necessari.
L’obbligo (ex art. 677 c.p.) di tutela dei beni di interesse storico e artistico incombe sul privato e sulla P.A. in via alternativa, non essendo quindi consentita alcuna inerzia del proprietario del bene, che minaccia rovina. Tale principio si pone in totale contrasto con quanto precedentemente affermato dalla medesima I Sez.Pen. con sent. n. 25255/2005 secondo cui la Soprintendenza sarebbe obbligata ad assicurare la conservazione dei BB.CC. e ad impedirne il deterioramento, intervenendo direttamente o imponendo al proprietario l’esecuzione dei lavori necessari, da svolgere naturalmente sotto la sua vigilanza.