FASE 2: Il contagio da Covid-19, l’INAIL e la responsabilità penale del datore di lavoro – tra esigenze di sicurezza e riapertura (serena??) delle attività.

FASE 2: Il contagio da Covid-19, l’INAIL e la responsabilità penale del datore di lavoro – tra esigenze di sicurezza e riapertura (serena??) delle attività.

25 Maggio 2020

Uno dei dibattiti più accesi degli ultimi giorni riguarda la relazione tra contagio Covid sul luogo di lavoro e responsabilità penale del datore di lavoro così come, prima facie,  sembra essere stata introdotta dall’art. 42 del D. L. n. 18, del 17 marzo 2020, meglio noto come Cura Italia.

Va in primo luogo posto in evidenza che tale previsione normativa, lungi dal  costituire in qualche modo una nuova forma di reato a carico del datore di lavoro (pubblico o privato) sembra costituire invece una forma di tutela in più riconosciuta al lavoratore il quale, nella dannata ipotesi di infortunio da Covid-19, potrà vedersi erogare le necessarie prestazioni assicurative.

Al riguardo, come già chiarito nei giorni scorsi dall’INAIL, i presupposti per ottenere l’indennizzo da infortunio sul lavoro sono ben diversi da quelli per il riconoscimento della responsabilità penale dell’imprenditore, che non abbia rispettato le norme in tema di sicurezza. Tale responsabilità viene infatti accertata attraverso la prova del dolo o della colpa, seguendo il parametro del nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo.

La norma, pertanto, non ha né ampliato l’ambito della responsabilità penale del datore di lavoro, né introdotto alcuna forma di responsabilità oggettiva per lo stesso. Infatti tale responsabilità, in questi casi, resta comunque subordinata agli esiti di un processo con il quale si accertino, oltre ogni ragionevole dubbio, complesse circostanze, tra le quali la dimostrazione che il datore di lavoro non abbia fatto tutto quanto necessario in termini di misure prevenzionistiche per evitare il verificarsi dell’evento lesivo; che vi sia un collegamento funzionale tra questa omissione di cautele e il verificarsi del contagio e che, in ogni caso, il comportamento del datore di lavoro sia dovuto a sua colpa.

Alla luce delle considerazioni innanzi svolte sembrerebbe pertanto che il  cd. scudo penale  cioè, nel caso di specie, quella norma finalizzata alla esclusione della responsabilità del datore di lavoro per infortunio da Covid-19 possa essere considerata superflua laddove quest’ultimo fornisca la prova di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire il verificarsi dell’evento lesivo. Ad ogni modo, al fine di consentire agli operatori economici di riaprire (ove possibile) le proprie attività in un ritrovato clima di serena consapevolezza, non è da escludersi la possibile introduzione di un intervento chiarificatore che confermi, in modo ancor più inequivocabile ed a beneficio di tutti, quanto già sancito dal nostro ordinamento.

Sul punto è intervenuto anche il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo la quale, dopo aver incontrato i vertici dell’Inail, ha dichiarato che verrà pubblicata una circolare esplicativa in modo da fugare ogni dubbio.

Non resta quindi che aspettare la pubblicazione della circolare  (speriamo in tempi brevi), che possa definitivamente chiarire il problema.