IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULLA VALIDITÀ DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC DI ATTI GIUDIZIARI ALLE PP.AA.
La III Sezione del Consiglio di Stato, con Sentenza n. 7170 del 22 ottobre 2019, ha fornito
un rilevante orientamento in materia di notifiche di atti giudiziari a mezzo PEC alle PP.AA.,
a tutela dell’effettività del contraddittorio e della tempestiva ed efficace organizzazione
della difesa delle Amministrazioni intimate.
Più in particolare, il Consiglio di Stato ha elaborato il principio di diritto per cui:
“ La notifica telematica del ricorso alle Amministrazioni deve essere effettuata presso gli
indirizzi mutuati dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia escludendo, in apice, ogni
forma di equipollenza, con la conseguenza che nemmeno l’indirizzo Pec risultante dal
registro IPA e gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione possono ritenersi
validi ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A.; l’oscillazione giurisprudenziale
riscontrata sul punto giustifica il riconoscimento dell’errore scusabile.”
Tale orientamento è frutto dell’interpretazione sistemica delle disposizioni normative che
disciplinano le notifiche a mezzo PEC nell’ambito del processo amministrativo telematico
con particolare riferimento all’art. 14, comma 2, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT”, il quale
prevede che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite
agli indirizzi PEC di cui all’art. 16, comma 12, d.l..n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221 del 2012
(ossia gli indirizzi opportunamente comunicati dalle Amministrazioni al Ministero della
Giustizia).
Da ciò deriva il corollario per il quale l’utilizzo di indirizzi PEC non espressamente indicati
negli elenchi previsti ex lege – come tali non considerabili equipollenti (ex multis Cass. civ.,
sez. VI, 27 giugno 2019, n.17346; Cons. St., sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6178) –
renderebbe nulla la notifica effettuata all’Amministrazione.
Vengono dunque espressamente esclusi gli indirizzi PEC ricavati dal registro IPA (di cui
all’art. 16, comma 8, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. n. 2 del 2009) ormai non più
espressamente menzionato tra i pubblici elenchi ai fini della notifica degli atti giudiziari.
Al pari degli indirizzi estrapolati dal registro IPA, per le medesime ragioni suesposte, anche
gli indirizzi internet indicati nei siti dell’Amministrazione sono da ritenere inidonei ai fini
della valida notifica degli atti giudiziari a mezzo PEC.